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Istituto Superiore di Sanità
EpiCentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica
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Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi: un percorso di lettura

In Italia, l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi è stato stabilito dalla Legge 283 del 30 aprile 1962 (pdf 35 kb) e dal relativo regolamento d’esecuzione per Decreto del Presidente della Repubblica 327 del 26 marzo 1980 (pdf 391 kb). Il libretto, obbligatorio per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, è rilasciato dall’autorità sanitaria competente, previa visita medica e accertamenti. Lo stesso personale è tenuto a visite mediche di controllo (rinnovo annuale) e a eventuali speciali misure profilattiche.

 

L’Oms, già nel 1989 (Technical Report Series 785/1989), ha segnalato che gli accertamenti sanitari di routine sugli alimentaristi sono di chiara inefficacia in termini di risultati per la prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche.

 

Il decreto legislativo 155/1997, che ha recepito la Direttiva europea 43/93 sull’igiene dei prodotti alimentari, ha modificato e integrato il quadro legislativo: in particolare rende responsabile il titolare dell’azienda dell’obbligo di informazione e aggiornamento del proprio personale alimentarista. In seguito a questo decreto, quindi, molte Regioni e Province autonome hanno modificato la normativa sul libretto sanitario per alimentaristi.

 

 

Le iniziative regionali

Iniziative regionali

 

 

Esonero solo per farmacisti

La Regione Lazio nel 1996, ha emesso la circolare 1332 che stabilisce le modalità per il rilascio del libretto: un colloquio (o questionario) per la valutazione delle conoscenze, una visita medica specifica e la vaccinazione antitifico paratifica. In seguito, la Legge regionale 11 Settembre 2003, n. 29 ha esonerato i farmacisti dall’obbligo del libretto sanitario.

 

Anche la Regione Puglia, in base alla Legge regionale 7 marzo 2003, n.4, ha esonerato i farmacisti dall’obbligo del libretto sanitario.

 

 

Sospensione a tempo determinato o indeterminato

Molte Regioni hanno invece sospeso, a tempo determinato o indeterminato, l’obbligo del libretto, in alcuni casi dichiarando esplicitamente di attendersi un analogo provvedimento a livello nazionale.

 

L’Umbria, con la Delibera della Giunta regionale 13 luglio 2000, n. 758, ha sospeso, in via sperimentale e per la durata di un anno, dal 15.7.2000, le procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria. La stessa Delibera ha invitato le Asl a collaborare con le associazioni di categoria interessate per sostenere percorsi di formazione per gli alimentaristi e per valutarne l’efficacia, e comprende un documento istruttorio che ne spiega le motivazioni, «in attesa di provvedimenti normativi nazionali di abrogazione dell’art. 14 della L. 283/1962 e dell’art. 37 e 39 del Dpr. 327/1980». La sospensione delle procedure di rinnovo dei libretti è stata prorogata per due volte di un anno, rispettivamente dal 15.7.2001 e dal 15.7.2002 (Delibera della Giunta Regionale 3 luglio 2002, n. 883).

 

Anche la Calabria, con la Delibera della Giunta regionale 27.03.2001, n. 271, ha sospeso in via provvisoria e per la durata di tre anni le procedure di rilascio e rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria, e ha approvato le “Linee di indirizzo vincolanti riguardanti il superamento del libretto di idoneità sanitaria”, «in attesa di provvedimenti normativi nazionali di abrogazione dell’art. 14 della L. 283/62 e dell’art. 37 e 39 del Dpr. 327/80». Anche questa delibera ha invitato le Asl a collaborare con le associazioni di categoria interessate per sostenere percorsi di formazione destinati al personale alimentarista e per valutarne l’efficacia.

 

Il Piemonte, con la Delibera della Giunta regionale 19 novembre 2001, n. 42-4511, ha sospeso in via sperimentale, per la durata di due anni dal 1 gennaio 2002, le procedure di rinnovo e rilascio dei libretti sanitari, e ha incaricato la Direzione sanità pubblica del monitoraggio del programma di sorveglianza e degli obiettivi di sicurezza alimentare. La Delibera della Giunta regionale 23 ottobre 2003, n. 23-10718 ha poi disposto la sospensione a tempo indeterminato delle procedure di rinnovo e rilascio dei libretti sanitari da parte delle Asl, a partire dal 1.1.2004, e ha dato mandato alla Direzione sanità pubblica di definire le linee guida per lo svolgimento delle attività di formazione da parte del dipartimento di Prevenzione.

 

La Provincia autonoma di Trento, con la Delibera della Giunta provinciale 21 giugno 2002, n.1401 197, ha sospeso temporaneamente, dal 1 luglio 2002, le procedure per il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi. La delibera ha dato mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di verificare la frequenza ai corsi di formazione in materia igienico sanitaria organizzati per gli addetti, e di fare in modo che le risorse non più dedicate al rilascio e al rinnovo del libretto sanitario siano impiegate nello snellimento delle procedure per altre attività e per lo sviluppo di ulteriori funzioni di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità.

 

Nella Provincia autonoma di Bolzano la Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, integrata dall’art. 42 della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, ha sospeso temporaneamente il rilascio e il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria e ha attribuito al medico igienista di distretto il compito di valutare, per la profilassi della malattie infettive diffusive, e «in luogo del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria», le misure adottate nell’ambito dell’autocontrollo dal responsabile dell’industria alimentare relativamente all’igiene del personale.

 

In Basilicata la Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 ha sospeso a tempo indeterminato l’obbligo del libretto sanitario per gli alimentaristi. La Delibera della Giunta regionale 23 marzo 2005, n. 728 ha poi specificato le modalità sui corsi di formazione e aggiornamento per gli alimentaristi, da tenersi a cura dei Servizi igiene alimenti e nutrizione dei dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie competenti.

 

La Regione Marche, con la Delibera della Giunta regionale 10.12.2002, n. 2173, dispone che le Aziende Usl sospendano a tempo indeterminato il rinnovo del libretto sanitario per gli alimentaristi subordinandolo alla formazione. Inoltre invita i Servizi di igiene alimenti e nutrizione delle Asl a collaborare con le associazioni di categoria interessate per sostenere percorsi di formazione destinati al personale alimentarista e per valutarne l’efficacia. Viene inoltre regolamentato il rilascio e sono esclusi «coloro i quali maneggiano gli imballaggi contenenti le singole unità di vendita confezionate o comunque per i quali non sussiste la possibilità di contatto con gli alimenti».

 

La Regione Valle d’Aosta, con la Delibera della Giunta regionale 22 novembre 2004, n.4197 (documento non presente nel database), approva le linee guida per l’individuazione dei criteri della formazione degli alimentaristi in seguito alla sospensione della normativa riguardante il libretto di idoneità sanitaria stabilita dalla Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2002, n.2507.

 

 

La strada più drastica: l’abolizione

Altre Regioni invece di sospendere le procedure di rilascio e rinnovo del libretto hanno preferito abolirlo.

 

È il caso della Toscana: la Legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 ha stabilito che gli alimentaristi in Toscana non sono tenuti ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria, e ha rimandato al Piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande per la verifica dell’effettivo rispetto delle regole di igiene alimentare, in particolare per il controllo sulla formazione effettuata dai responsabili e dagli addetti delle imprese alimentari. La legge prevede comunque che il libretto venga rilasciato a chi esercita l’attività in Regioni dove è richiesto.

 

L’Emilia Romagna ha seguito l’esempio della Toscana: con la Legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 e la sua relazione di accompagnamento ha soppresso l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria e del suo rinnovo. La Giunta regionale si è riservata di definire i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento, e di individuare i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l’aggiornamento e a rilasciare la relativa attestazione. Le aziende sanitarie locali sono comunque tenute a rilasciare il libretto a chi esercita l’attività in Regioni dove è richiesto. Inoltre con la Delibera della Giunta regionale 1 marzo 2004, n. 342 si approvano i criteri e le modalità organizzative e le modalità dei corsi di formazione e aggiornamento per alimentaristi e delle iniziative formative rivolte alla popolazione.

 

Anche la Lombardia ha seguito la strada dell’abolizione: in base alla Legge regionale 4 agosto 2003 n. 12, le Asl lombarde non possono più rilasciare il libretto sanitario per alimentaristi, che non costituisce più un obbligo per la professione. A differenza di altre Regioni, la Lombardia ha dunque soppresso non solo l’obbligo del libretto, ma anche il libretto stesso. La formazione e l’aggiornamento degli alimentaristi sono stati dichiarati a carico del datore di lavoro, mentre i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono tenuti a verificarne periodicamente l’adeguatezza. La Regione ha inoltre prodotto una relazione d’accompagnamento e una circolare per chiarire il provvedimento, e, nel novembre del 2003, un monitoraggio della sua applicazione. Questo documento ha ricapitolato i risultati della legge (diminuzione del 99% dei certificati per alimentaristi nel primo semestre del 2003) e le iniziative delle singole Asl.

 

Le norme introdotte da Toscana, Emilia Romagna e Lombardia sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri (insieme alla Legge regionale 11 Settembre 2003, n. 29 del Lazio che esonera i farmacisti dall’obbligo del libretto sanitario). Il ricorso è stato però respinto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 2004.

 

Il cammino della Liguria è stato invece graduale: la Delibera della Giunta regionale 08.07.2004, n. 735 ha sospeso fino al 30 giugno 2005 le procedure di rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria. In seguito, la Delibera della Giunta regionale 16 giugno 2006, n. 602 ha prorogato la sospensione fino al 30 giugno 2007. Infine, la Delibera della Giunta Regionale n. 1609 del 29/12/2006 ha definitivamente abolito le procedure di rilascio e rinnovo del libretto, tranne i casi in cui venga richiesto per esercitare l’attività in altre Regioni.

 

In Veneto, la Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 ha stabilito fra l’altro che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo esplicita richiesta degli interessati. L’Azienda Ulss 20 di Verona ha prodotto poi un’indagine sugli effetti organizzativi dell'applicazione della L.R. 41/2003 che riporta un’analisi dell’applicazione e degli effetti prodotti dalla Lr 41/2003 sui carichi lavorativi e sull’organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione della Regione Veneto, e un’analisi dell'impatto dell'abolizione dei Lisa, che riporta un’analisi dell’impatto dell’abolizione dell’obbligatorietà dei libretti sanitari per gli alimentaristi nella Regione Veneto, sia in termini di organizzazione e utilizzo delle risorse sia in termini di variazione del numero di tossinfezioni alimentari dopo l’introduzione della legge.

 

In Friuli Venezia Giulia, con la Legge regionale 18 agosto 2005, n.21, sono state temporaneamente sospese le procedure per il rilascio e il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi. Viene inoltre stabilito che le aziende per i servizi sanitari verifichino l’applicazione della normativa.

 

In Sardegna, la Delibera della Giunta regionale 10 febbraio 2005, n.4/14 (documento non presente nel database) approva il disegno di legge riguardante la soppressione dell’obbligo per gli alimentaristi di munirsi del libretto di idoneità sanitaria, fissando le «nuove misure di tutela e di prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti».

 

In Sicilia, la Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 ha soppresso l’obbligo per gli alimentaristi di munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rinviando, per l’osservanza delle norme igieniche, al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

 

Infine, anche l’Abruzzo ha abolito il libretto di idoneità sanitaria previsto per gli alimentaristi (vedi il testo del Progetto di legge 0495/04, documento non presente nel database), fissando criteri e modalità di organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in igiene degli alimenti destinati agli operatori del settore.

 

Per quanto riguarda la Regione Campania, la Delibera della Giunta regionale 26 giugno 2004, n 932, con i suoi documenti allegati, ha stabilito le procedure per il rilascio o rinnovo del libretto: visita medica mirata, eventuali accertamenti complementari e interventi integrativi. In particolare, per alcune categorie di lavoratori, come per esempio i tabaccai e i farmacisti, si stabilisce che non è giustificato il possesso del libretto di idoneità sanitaria. In seguito, il Decreto dirigenziale 23 febbraio 2005, n.46 e i relativi allegati (allegato A e allegato B - documenti non presenti nel database) hanno annunciato l’inizio di un percorso che porterà alla graduale abolizione del libretto e l’avvio di iniziative di formazione. In particolare, al momento il rilascio o rinnovo del libretto è sostituito dall’attestato di formazione. Dal 1 gennaio 2007 non vengono rilasciati né rinnovati i libretti.

 

 

Nessun provvedimento

Infine, l’unica Regione che non ha preso provvedimenti rispetto alla normativa nazionale sul rilascio o rinnovo del libretto è il Molise.