LEGGE
REGIONALE 1° aprile 2005, n. 9.
La
presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità
Titolo |
Riordino
del Servizio sanitario regionale. |
Oggetto |
Servizio
sanitario regionale - Azienda sanitaria regionale (ASREM) - Istituzione -
Ordinamento - Organizzazione - Funzionamento |
Bollettino |
BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 8 del 16 aprile 2005 |
Catalogazione |
37.Tutela
della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario,
alimentazione |
Modifiche |
Modificato
art. 3 dalla legge n. 34/2008 art. 1 Modificato art. 4 dalla legge n.
34/2008 art. 5 Modificato art. 4-bis dalla legge n. 34/2008 art.
2 Modificato art. 5 dalla legge n. 12/2008 art. 19 Modificato art. 5
dalla legge n. 34/2008 art. 3 Modificato art. 6 dalla legge n. 34/2008
art. 4 Modificato art. 7 dalla legge n. 34/2008 art. 6 Modificato
art. 8 dalla legge n. 34/2008 art. 7 Modificato art. 9 dalla legge n.
34/2008 art. 8 Modificato art. 13 dalla legge n. 34/2008 art.
9 Modificato art. 3 dalla legge n. 2/2012 art.
67
|
Art. 1
Servizio sanitario
regionale
1. In
attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la Regione
assicura il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza attraverso il
Servizio sanitario regionale (SSR), nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite dalla programmazione regionale, con l'obiettivo di favorire il suo
sviluppo organico sul territorio, anche mediante l'organizzazione a rete dei
servizi.
Art. 2
Indirizzi, verifica e controllo della
Regione
1. La
Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, individua gli obiettivi da
assegnare al Servizio sanitario regionale, ripartisce le relative risorse e
verifica il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di
controllo gestionale e finanziario.
2. Il Consiglio regionale, entro 90
giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il Piano sanitario
regionale, con la definizione degli obiettivi di politica sanitaria, degli
indirizzi per la rete dei servizi e presidi e dei criteri per l'allocazione
delle risorse.
3. La Giunta regionale adotta i
provvedimenti attuativi del Piano sanitario regionale ed approva gli atti di
alta amministrazione adottati dall'Azienda sanitaria regionale del Molise di cui
all'art. 3.
4. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, provvede all'approvazione dell'atto aziendale ed alle eventuali
modificazioni dello stesso, nonché alla definizione ed approvazione, sulla base
di criteri ed obiettivi approvati dal Consiglio regionale, delle articolazioni
del bilancio aziendale.
5. Per il governo del sistema sanitario e
delle sue interrelazioni con gli altri settori di competenza, la Regione si
avvale del sistema informativo regionale integrato di cui alla legge regionale
n. 3/1999.
6. La Giunta regionale istituisce nuovo
elenco, aggiornato annualmente, nel quale vengono iscritti i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Azienda sanitaria regionale del Molise
Assetto
territoriale
1. La
Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria
regionale del Molise, in sigla ASREM, corrispondente all'intero territorio
regionale.
2. Per garantire i livelli essenziali di
assistenza, la ASREM si avvale:
a) dei propri servizi e
presidi;
b) dei soggetti erogatori operanti nel
Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei
limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto
legislativo n. 502/ 1992, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. La
ASREM, con sede a Campobasso, dotata di personalità giuridica pubblica e di
autonomia imprenditoriale, è articolata in quattro zone territoriali
corrispondenti alle Aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale 14
maggio 1997, n. 11.
4. Ogni zona territoriale, relativamente
alle attività proprie ed alle funzioni stabilite dall'atto aziendale, è dotata
di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità
separata all'interno del bilancio della ASREM, ed è soggetta a rendicontazione
analitica.
5. In particolare, ogni zona territoriale
provvede:
a) alla definizione degli
obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla programmazione
regionale e dalla pianificazione aziendale nonché al loro perseguimento
attraverso i piani di attività zonali, in sigla PAZ;
b) alla programmazione organizzativa ed
operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi
sanitari di zona;
c) al coordinamento dei servizi di zona
relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretti,
prevenzione);
d) alla rilevazione, all'orientamento
ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di
soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei
consumi;
e) alla distribuzione delle risorse
assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse;
f) all'integrazione, sia a livello
programmatorio che di attuazione, dei servizi sanitari con servizi sociali nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 3 septies del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
g) alla gestione dei rapporti di
informazione e di collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'art.
9;
h) alla negoziazione con le
organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali, per le intese e
gli accordi aventi valenza zonale.
6. Per ogni zona è previsto un Direttore, nominato dalla
Giunta regionale, sentito il Direttore generale della ASREM, da scegliere tra i
soggetti che abbiano i requisiti previsti per la nomina a Direttore generale, ai
sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modifiche ed integrazioni.
7. È istituito il Collegio dei Direttori
di zona di cui fanno parte tutti i Direttori di zona; il Collegio è presieduto e
convocato dal Direttore generale della ASREM, coadiuvato dal Direttore
amministrativo e dal Direttore sanitario. Al Collegio possono partecipare, in
relazione alle diverse e specifiche tematiche, altri Dirigenti della zona. Il
Collegio ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore
generale in materia di programmazione e di valutazione delle attività
tecnico-sanitarie.
8. La zona di Agnone, coincidente con il
territorio della ASL n. 1 "Alto Molise", in considerazione delle sue particolari
caratteristiche geografiche e socio-economiche, in coerenza con le politiche
regionali sulla montagna, è costituita con apposito atto della Giunta regionale
in "zona montana" a regime speciale, dotata di finanziamento annuo non inferiore
al 6% del FSR. La Giunta regionale, nel definire principi e criteri per
l'organizzazione della "zona montana", ne stabilisce i rapporti con l'ASREM ed
il livello delle prestazioni e dei servizi territoriali ed ospedalieri, anche in
deroga ai parametri nazionali e regionali. La "zona montana" è indicata per la
sperimentazione regionale di politiche socio-sanitarie e formative per
l'assistenza alla popolazione anziana.
9. Le zone sono articolate in distretti e
comprendono gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a
gestione diretta.
10. I distretti, le cui dimensioni sono
definite nell'atto aziendale, costituiscono il livello in cui si realizza la
gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. I distretti sono
strutture complesse con capacità di organizzare e di gestire l'insieme dei
servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini nonché di
esercitare il controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle
risorse. Il Direttore generale dell'ASREM, su proposta del Direttore di zona,
nomina il Direttore del distretto, che viene scelto tra il personale dirigente
di ruolo dell'azienda, che abbia maturata esperienza nei servizi territoriali,
oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del
decreto legislativo n. 229/1999, da almeno 10 anni, con contestuale congelamento
di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
11. Il presidio ospedaliero, dotato di
autonomia gestionale, è l'articolazione organizzativa della zona territoriale
che aggrega funzionalmente gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nella
medesima zona. Il presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni
specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche
qualitative previste dalla programmazione regionale.
1. Sono organi
dell'ASREM il Direttore generale ed il Collegio sindacale.
2. Il Direttore generale, nominato
nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, ha la rappresentanza legale
dell'ASREM, è responsabile della programmazione e della gestione complessiva
dell'azienda stessa ed è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal
Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.
3. Il Collegio sindacale ha la
composizione e svolge le funzioni di cui all'art. 3 ter del decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Partecipano, con funzioni consultive e
propositive, al governo dell'ASREM:
a) il Collegio di direzione
aziendale;
b) i direttori dei dipartimenti
funzionali di cui all'art. 6;
c) il Collegio dei direttori di
zona.
1. La
ASREM disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di
diritto privato di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore generale, entro 90
giorni, elabora la proposta di atto aziendale sulla base degli indirizzi e dei
criteri formulati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi ed obiettivi
fissati dal Consiglio regionale. L'atto aziendale è approvato dalla Giunta
regionale.
3. L'atto aziendale definisce e
disciplina:
a) l'assetto organizzativo
dell'ASREM in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) il coordinamento dell'attività dei
servizi territoriali nelle singole zone con quella dei presidi
ospedalieri;
c) il raccordo delle prestazioni
sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati;
d) le funzioni accentrate a livello
aziendale;
e) le funzioni decentrate a livello
locale;
f) l'organizzazione delle funzioni
amministrative, anche decentrate sul territorio per settori
dipartimentali.
4. L'atto
aziendale può trasferire alla zona territoriale, per un periodo limitato,
specifici compiti di servizio.
5. La Giunta regionale, nel definire i
principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'atto aziendale, deve
prevedere:
a) l'esercizio delle funzioni di
programmazione e di controllo;
b) la costituzione dei dipartimenti
zonali, costituiti dalle seguenti strutture: direzione sanitaria
dell'ospedale, direzione dei distretti, direzione dei dipartimenti zonali,
direzione dei servizi di supporto;
c) l'esercizio a livello accentrato
della gestione delle attività amministrative, ivi comprese quelle connesse
all'acquisizione dei fattori produttivi, con la previsione di strutture
decentrate a livello zonale;
d) l'attivazione, nell'ambito della
contabilità generale, di cinque contabilità sezionali, riferite alle attività
accentrate ed a quelle zonali;
e) l'attivazione, a fianco della
contabilità generale, della contabilità analitica, articolata per distretti e
presidi ospedalieri;
f) l'attivazione delle procedure di
acquisizione dei beni e dei servizi, di norma con articolazione in lotti
funzionali relativi alle zone, determinati in base ai rispettivi fabbisogni,
con la possibilità di accedere alle forniture stesse da parte dei direttori di
zona, nei limiti assegnati;
g) la composizione e le funzioni del
Collegio di direzione aziendale e dei Collegi di direzione zonali;
h) l'esercizio a livello zonale della
gestione delle funzioni sanitarie;
i) l'esercizio a livello zonale o
sovra-zonale delle funzioni di supporto a gestione diretta, sulla base della
programmazione aziendale;
j) l'organizzazione dei presidi
ospedalieri ai sensi dell'art. 3, comma 11;
k) i requisiti per la nomina dei
direttori dei distretti da parte del Direttore generale;
l) il compenso del Direttore generale,
sanitario ed amministrativo dell'ASREM.
6. Il Direttore generale dell'ASREM, al fine di
accelerare il processo interno di ristrutturazione e di riorganizzazione
aziendale, favorirà l'applicazione dell'istituto della "risoluzione
consensuale", così come previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva
per il personale dirigente del S.S.N., riservandolo in via prioritaria ai
responsabili di struttura complessa. Il Direttore generale propone il relativo
piano con regolamento attuativo alla Giunta regionale per l'approvazione.
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario
di gestione operativa di tutte le attività dell'ASREM.
2. L'atto aziendale dell'ASREM delimita
la competenza territoriale dei dipartimenti.
3. Il Dipartimento funzionale ospedaliero
identifica l'offerta sanitaria dei P.O. della Regione; viene organizzato per
patologie aggregate dal Codice MDC, secondo principi e criteri di cui alla
presente legge. Il Dipartimento funzionale territoriale è costituito dalla somma
di tutti i servizi ospedaliero/territoriali della Regione Molise, della medicina
generale, dei pediatri di libera scelta della specialistica ambulatoriale. Il
dipartimento della prevenzione ed il dipartimento della salute mentale aggregano
e coordinano le rispettive attività delle ex AA.SS.LL..
4. I dipartimenti di prevenzione ed i
dipartimenti di salute mentale hanno un'articolazione che garantisce lo
svolgimento delle funzioni operative sia a livello zonale che
distrettuale.
Art. 7
Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale
1. È
istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, costituita
da:
a) il presidente della Conferenza
dei Sindaci di zona;
b) i presidenti delle Amministrazioni
provinciali o loro delegati;
c) i presidenti delle Comunità montane
o loro delegati.
2. I
componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
3. La Conferenza elegge al suo interno il
presidente.
4. Le modalità di funzionamento della
Conferenza sono fissate con apposito regolamento regionale da emanarsi da parte
del Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire la
partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale.
5. La Conferenza esprime parere nei
confronti della Giunta regionale sui seguenti documenti:
a) progetto di piano sanitario
regionale;
b) proposte di legge e schemi di
regolamento in materia sanitaria;
c) schemi di atti relativi
all'integrazione socio-sanitaria;
d) accordi con
l'Università.
Art. 8
Conferenza dei
Sindaci
1. La
Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1997,
n. 11, è trasformata in Conferenza dei Sindaci di zona con compiti consultivi
nel settore dell'integrazione tra i servizi di zona ed i servizi
socio-assistenziali.
2. In particolare la Conferenza:
a) promuove l'integrazione tra i
servizi sanitari di zona ed i servizi socio-assistenziali;
b) esprime pareri consultivi sui piani
di attività zonali;
c) esprime pareri sul programma delle
attività distrettuali.
Art. 9
Organismi di partecipazione dei
cittadini
1. La
Regione promuove la partecipazione al sistema sanitario dei cittadini e delle
loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato
ed a quelle di tutela dei diritti.
2. Al fine di assicurare la
partecipazione delle associazioni di cui al precedente comma, la ASREM favorisce
la loro presenza presso la struttura centrale e quelle di zona.
Art. 10
Conferenza dei
servizi
1. Il
Direttore generale organizza, almeno una volta l'anno, la Conferenza dei servizi
sanitari, la cui seduta è pubblica, per presentare la programmazione
dell'attività sanitaria aziendale; alla Conferenza partecipano, di diritto, i
componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, di cui all'art. 7 e gli organismi di partecipazione
dei cittadini di cui all'art. 9.
Art. 11
Autorizzazione alla realizzazione di
strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie
1.
In attuazione dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce:
Art. 12
Accreditamento
istituzionale
1. In
attuazione dell'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce:
a) i criteri per il calcolo del
fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere
rilasciato l'accreditamento;
b) i requisiti ulteriori richiesti per
l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private;
c) le procedure per il rilascio
dell'accreditamento.
2.
Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito periodicamente
dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi della pianificazione sanitaria,
in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.
Art. 13
Norme
transitorie
1. La
costituzione dell'ASREM è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi delle attuali
Aziende sanitarie decadono dalla data di entrata in funzione dell'ASREM.
2. Le attuali Aziende sanitarie vengono
poste in liquidazione alla data di entrata in funzione dell'ASREM. La Giunta
regionale, contestualmente alla nomina del Direttore generale dell'ASREM, nomina
i Commissari liquidatori delle attuali Aziende sanitarie. L'incarico dei
Commissari liquidatori è fissato in mesi 12; al termine di tale periodo
l'eventuale residua gestione liquidatoria, che può essere prorogata per un
periodo non superiore ad altri 12 mesi, viene assunta direttamente dalla
Regione.
3. La ASREM subentra nella titolarità dei
beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere
dalla data della sua costituzione. Nessun rapporto derivante dalle gestioni
delle attuali Aziende sanitarie può essere posto a carico dell'ASREM.
4. I crediti ed i debiti delle attuali
Aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria.
5. I commissari liquidatori:
a) adottano gli atti necessari per
il trasferimento della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di
lavoro e contrattuali in essere in capo alla ASREM;
b) curano la gestione dei rapporti di
credito e di debito emersi dalla gestione fino alla data del trasferimento
della gestione sanitaria in capo all'ASRF.M.
6. La Giunta regionale, di concerto con la ASREM,
promuove l'avvio delle attività connesse alla costituenda Facoltà di medicina e
chirurgia da parte dell'Università del Molise, valorizzando in particolare le
competenze pubbliche presenti nel territorio. La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente per materia, d'intesa con l'Università del
Molise, può:
a) determinare la costituzione di
una Azienda Ospedaliera Policlinico (AOP) con autonomia giuridica, in
conformità della normativa statale di settore;
b) promuovere la costituzione di
dipartimenti misti ASREM– Università del Molise - Centro Università "Sacro
Cuore"– I.R.C.S.S., già ricadenti nell'ambito della Regione, finalizzata al
più alto grado di soddisfacimento dell'utenza;
c) promuovere, unitamente all'
Università del Molise– I.R.C.S.S., forme di coinvolgimento della realtà
scientifica e professionale presente nel Molise;
d) istituire apposita fondazione il cui
atto costitutivo dovrà comprendere possibilmente 1' Università del Molise, il
Centro Università "Sacro Cuore" e gli I.R.C.S.S. del territorio
molisano.
7. La Giunta
regionale è delegata a modificare l'organizzazione della direzione regionale
competente, rendendola funzionale al nuovo assetto istituzionale della sanità
molisana.
8. Sono abrogate tutte le norme in
contrasto con la presente legge.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.