Divieto di fumo nei locali pubblici
Accordo della Conferenza Stato-Regioni
Accordo della Conferenza Stato-Regioni firmato il 16
dicembre 2004 e circolare ministeriale di prossima pubblicazione: si
completa così il quadro delle istruzioni per l’applicazione della legge sul
divieto di fumo nei locali pubblici.
L'articolo 51 della legge 3/03 introduce un divieto
generalizzato sia negli ambienti aperti al pubblico, quali bar e ristoranti,
che negli ambienti di lavoro chiusi, che sono frequentati da lavoratori,
assimilabili secondo il Ministro a utenti. È specificato infatti, nella
circolare ministeriale, che tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati,
anche in assenza di utenti esterni, devono osservare il divieto per tutelare
la salute dei non fumatori.
Secondo quanto descritto nell’accordo della Conferenza
Stato-Regioni, negli esercizi pubblici e nelle aziende private sono i
gestori o i datori di lavoro che devono vigilare sull'osservanza del divieto
e accertare le infrazioni se i trasgressori, siano essi dipendenti o
clienti, non smettono di fumare. Le violazioni devono poi essere segnalate
alla polizia locale o giudiziaria o alle guardie giurate formalmente
incaricate. Diversa è la situazione nelle strutture della pubblica
amministrazione, negli ospedali, nelle scuole e in tutti i luoghi già
inclusi nella legge 584/75 e nel Dpcm 4 dicembre 1995, dove sono i dirigenti
o i loro collaboratori incaricati a dover vigilare sull'osservanza del
divieto, accertare le infrazioni e redigere in triplice copia il verbale di
contestazione.
Leggi il
documento di accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre
2004.