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Istituto Superiore di Sanità
EpiCentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica
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Divieto di fumo nei locali pubblici
Accordo della Conferenza Stato-Regioni

Accordo della Conferenza Stato-Regioni firmato il 16 dicembre 2004 e circolare ministeriale di prossima pubblicazione: si completa così il quadro delle istruzioni per l’applicazione della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.

L'articolo 51 della legge 3/03 introduce un divieto generalizzato sia negli ambienti aperti al pubblico, quali bar e ristoranti, che negli ambienti di lavoro chiusi, che sono frequentati da lavoratori, assimilabili secondo il Ministro a utenti. È specificato infatti, nella circolare ministeriale, che tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, anche in assenza di utenti esterni, devono osservare il divieto per tutelare la salute dei non fumatori.

Secondo quanto descritto nell’accordo della Conferenza Stato-Regioni, negli esercizi pubblici e nelle aziende private sono i gestori o i datori di lavoro che devono vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni se i trasgressori, siano essi dipendenti o clienti, non smettono di fumare. Le violazioni devono poi essere segnalate alla polizia locale o giudiziaria o alle guardie giurate formalmente incaricate. Diversa è la situazione nelle strutture della pubblica amministrazione, negli ospedali, nelle scuole e in tutti i luoghi già inclusi nella legge 584/75 e nel Dpcm 4 dicembre 1995, dove sono i dirigenti o i loro collaboratori incaricati a dover vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni e redigere in triplice copia il verbale di contestazione.

Leggi il documento di accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.