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vaccinazioni
Le vaccinazioni raccomandate godono della stessa tutela legale delle vaccinazioni obbligatorie?

Franco Giovanetti

ASL 18 Alba Bra - Regione Piemonte

 

 

L'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge.
In Italia, come è noto, alcune vaccinazioni pediatriche sono obbligatorie in base ad una legge dello Stato, mentre per altre, definite raccomandate, tale obbligo non sussiste, ancorché specifici atti normativi ne prevedano sia l'offerta attiva da parte delle strutture sanitarie pubbliche sia il raggiungimento di determinati livelli di copertura nella popolazione in età evolutiva.
Una delle conseguenze negative di tale dicotomia è la preoccupazione che il soggetto sottoposto ad una vaccinazione raccomandata non goda delle stesse garanzie previste per le vaccinazioni obbligatorie; questa preoccupazione crea inevitabilmente delle remore sia nei genitori del minore, sia nel personale sanitario addetto alle vaccinazioni. Ne deriva il duplice rischio di una minore accettazione di alcune vaccinazioni da parte della popolazione e di un'offerta poco attiva o non convinta delle stesse da parte dei servizi vaccinali e dei pediatri.
Se appare quindi evidente la necessità di un riordino complessivo dell'intera materia da parte del legislatore, è quanto mai opportuno che l'evoluzione della giurisprudenza sullo specifico tema dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 sia portata a conoscenza degli operatori sanitari e del pubblico.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con due sentenze riguardanti cittadini che avevano subito un presunto danno in seguito alla somministrazione di vaccini non obbligatori.
La prima sentenza è la n. 27 del 1998 e riguarda un caso di paralisi associata a vaccino OPV occorso prima che la vaccinazione antipolio diventasse obbligatoria. La Corte afferma che "non vi è ragione di differenziare... il caso... in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello... in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso, si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione".
In base a tali premesse la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipolio nel periodo di vigenza della legge 695/1959 (che raccomandava la vaccinazione ma non la rendeva obbligatoria).
La seconda sentenza è la n. 423 del 2000 e riguarda una soggetto che avrebbe sviluppato un'epatopatia cronica in seguito alla vaccinazione antiepatite B cui si era sottoposto in quanto convivente di un portatore HBV.
Senza entrare nel merito della verosimiglianza del nesso di causalità tra vaccinazione ed evento dannoso, la Corte, basandosi proprio sulla sentenza n. 27 del 1998, perviene ad analoghe conclusioni. Dichiara quindi incostituzionale l'art 1 della legge 210/92 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo anche per i soggetti sottoposti alla vaccinazione antiepatite B appartenenti alle categorie a rischio.

E’ quindi da sottolineare che, in entrambi i casi, la valutazione legale ha equiparato le  vaccinazioni raccomandate a quelle obbligatorie sulla base di tre argomentazioni:
a) la causa dell'evento dannoso è dipesa da decisioni adottate in vista di un beneficio di carattere generale;
b) il diritto individuale alla salute ha subito una compressione in nome della solidarietà verso gli altri;
c) le vaccinazioni in questione, pur non essendo obbligatorie, erano raccomandate da specifici atti normativi (leggi e circolari ministeriali e regionali).

Le sentenze citate sono reperibili presso:

Consulta on line  www.giurcost.org/decisioni/index.html

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Ultimo aggiornamento venerdi 22 luglio 2011
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