Franco Giovanetti
ASL 18 Alba Bra - Regione Piemonte
L'art. 1 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 prevede il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato
lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente
all'integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge.
In Italia, come è noto,
alcune vaccinazioni pediatriche sono obbligatorie in base ad una legge dello
Stato, mentre per altre, definite raccomandate, tale obbligo non sussiste,
ancorché specifici atti normativi ne prevedano sia l'offerta attiva da parte
delle strutture sanitarie pubbliche sia il raggiungimento di determinati
livelli di copertura nella popolazione in età evolutiva.
Una delle conseguenze
negative di tale dicotomia è la preoccupazione che il soggetto sottoposto ad
una vaccinazione raccomandata non goda delle stesse garanzie previste per le
vaccinazioni obbligatorie; questa preoccupazione crea inevitabilmente delle
remore sia nei genitori del minore, sia nel personale sanitario addetto alle
vaccinazioni. Ne deriva il duplice rischio di una minore accettazione di
alcune vaccinazioni da parte della popolazione e di un'offerta poco attiva o
non convinta delle stesse da parte dei servizi vaccinali e dei pediatri.
Se appare quindi evidente
la necessità di un riordino complessivo dell'intera materia da parte del
legislatore, è quanto mai opportuno che l'evoluzione della giurisprudenza
sullo specifico tema dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 sia
portata a conoscenza degli operatori sanitari e del pubblico.
La Corte Costituzionale si
è pronunciata con due sentenze riguardanti cittadini che avevano subito un
presunto danno in seguito alla somministrazione di vaccini non obbligatori.
La prima sentenza è la n.
27 del 1998 e riguarda un caso di paralisi associata a vaccino OPV occorso
prima che la vaccinazione antipolio diventasse obbligatoria. La Corte afferma
che "non vi è ragione di differenziare... il caso... in cui il trattamento
sanitario sia imposto per legge da quello... in cui esso sia, in base ad una
legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione
capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione
individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si
fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica
sanitaria. Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in
questo secondo caso, si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge.
Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un
comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un
trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno
agito in forza della minaccia di una sanzione".
In base a tali premesse la
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della
legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di
coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipolio nel periodo di
vigenza della legge 695/1959 (che raccomandava la vaccinazione ma non la
rendeva obbligatoria).
La seconda sentenza è la
n. 423 del 2000 e riguarda una soggetto che avrebbe sviluppato un'epatopatia
cronica in seguito alla vaccinazione antiepatite B cui si era sottoposto in
quanto convivente di un portatore HBV.
Senza entrare nel merito
della verosimiglianza del nesso di causalità tra vaccinazione ed evento
dannoso, la Corte, basandosi proprio sulla sentenza n. 27 del 1998, perviene
ad analoghe conclusioni. Dichiara quindi incostituzionale l'art 1 della legge
210/92 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo anche per i
soggetti sottoposti alla vaccinazione antiepatite B appartenenti alle
categorie a rischio.
E’ quindi da sottolineare
che, in entrambi i casi, la valutazione legale ha equiparato le vaccinazioni
raccomandate a quelle obbligatorie sulla base di tre argomentazioni:
a) la causa dell'evento
dannoso è dipesa da decisioni adottate in vista di un beneficio di carattere
generale;
b) il diritto individuale
alla salute ha subito una compressione in nome della solidarietà verso gli
altri;
c) le vaccinazioni in
questione, pur non essendo obbligatorie, erano raccomandate da specifici atti
normativi (leggi e circolari ministeriali e regionali).
Le sentenze citate sono
reperibili presso:
Consulta on
line www.giurcost.org/decisioni/index.html