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Istituto Superiore di Sanità
EpiCentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica
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Rintracciabilità dei prodotti avicoli e controllo degli animali: le misure del ministero

Ugo Santucci, direzione generale della Sanità veterinaria e degli alimenti – ministero della Salute

 In seguito all’allarme destato dalla diffusione dell’influenza aviaria sostenuta dal virus H5N1, che dal Sud-est asiatico negli ultimi mesi è comparsa in Mongolia, Siberia e Russia, dove ha colpito sia uccelli selvatici che allevamenti di uccelli domestici, la comunità europea ha valutato la possibilità di prendere provvedimenti sanitari per la tutela della salute pubblica e della sanità animale. La commissione ha richiesto agli Stati membri d’intensificare i controlli e si sono concordati diversi interventi, tra cui una rassegna dei piani d’emergenza e controlli più severi volti a garantire che vengano pienamente applicati i provvedimenti in vigore, soprattutto quelli riguardanti i divieti d’importazione. Un divieto generalizzato di allevare all’aperto volatili da cortile non è tuttavia stato ritenuto commisurato all’attuale rischio di contagio da uccelli migratori.

Il ministero della Salute, prendendo atto della situazione internazionale e considerando la situazione della produzione avicola nazionale, ha ritenuto opportuno intervenire con l’ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, riguardo le misure da prendere in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. L’ordinanza ha tre punti di rilievo, che mirano alla tutela della salute pubblica attraverso una garanzia più rigorosa di rintracciabilità dei prodotti avicoli e di controllo degli animali. Il primo punto riguarda la registrazione delle aziende e degli allevamenti, che consente l’identificazione dei produttori e la costituzione di un’anagrafe nazionale degli allevamenti avicoli. Il secondo punto riguarda il controllo dei movimenti di volatili vivi e misure di quarantena associate, al fine di ridurre al minimo il rischio di introduzione in allevamento di animali infetti o portatori di malattie. Il terzo punto riguarda i dati da fornire attraverso l’etichetta da apporre sulle carni avicole fresche. In base alle nuove disposizioni vengono fornite informazioni più dettagliate riguardo la provenienza degli animali, gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni, al fine di garantire la rintracciabilità ed evitare l’introduzione di prodotti avicoli da aree a rischio.

Nonostante le oggettive difficoltà che l’entrata in vigore dell’ordinanza porrà per le attività produttive del comparto avicolo, per il quale sono già in vigore disposizioni in materia di biosicurezza degli allevamenti avicoli (nota del ministero della Salute, 23 settembre 2002) e sorveglianza sia sugli uccelli domestici che selvatici nelle aree a maggior rischio (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), si ripropone l’esigenza di avere informazioni sugli allevamenti e sui prodotti avicoli, al fine di poter garantire la loro origine e l’esecuzione dei controlli sanitari. In particolare, la registrazione delle aziende avicole risulta di rilevante importanza per poter identificare gli insediamenti produttivi sul territorio nazionale e avere così la possibilità di effettuare sorveglianza e definire strategie di intervento, valutando i fattori di rischio legati alla densità delle aziende avicole e alla possibilità di contatto con volatili selvatici.

Il ministero della Salute è comunque all’opera per definire le modalità applicative dell’ordinanza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e delle produzioni avicole, mantenendo alto il livello di allarme verso la possibile minaccia di introduzione del virus influenzale dai Paesi in cui è in corso l’epidemia.