Rintracciabilità dei prodotti avicoli e controllo degli animali: le misure del ministero
Ugo Santucci, direzione generale della Sanità
veterinaria e degli alimenti – ministero della Salute
In seguito all’allarme destato dalla diffusione dell’influenza aviaria sostenuta
dal virus H5N1, che dal Sud-est asiatico negli ultimi mesi è comparsa in
Mongolia, Siberia e Russia, dove ha colpito sia uccelli selvatici che
allevamenti di uccelli domestici, la comunità europea ha valutato la possibilità
di prendere provvedimenti sanitari per la tutela della salute pubblica e della
sanità animale. La commissione ha richiesto agli Stati membri d’intensificare i
controlli e si sono concordati diversi interventi, tra cui una rassegna dei
piani d’emergenza e controlli più severi volti a garantire che vengano
pienamente applicati i provvedimenti in vigore, soprattutto quelli riguardanti i
divieti d’importazione. Un divieto generalizzato di allevare all’aperto volatili
da cortile non è tuttavia stato ritenuto commisurato all’attuale rischio di
contagio da uccelli migratori.
Il ministero della Salute, prendendo atto della situazione internazionale e
considerando la situazione della produzione avicola nazionale, ha ritenuto
opportuno intervenire con l’ordinanza
ministeriale del 26 agosto 2005, riguardo le misure da prendere in materia
di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. L’ordinanza ha tre
punti di rilievo, che mirano alla tutela della salute pubblica attraverso una
garanzia più rigorosa di rintracciabilità dei prodotti avicoli e di controllo
degli animali. Il primo punto riguarda la registrazione delle aziende e degli allevamenti, che
consente l’identificazione dei produttori e la costituzione di un’anagrafe
nazionale degli allevamenti avicoli. Il secondo punto riguarda il controllo dei
movimenti di volatili vivi e misure di quarantena associate, al fine di ridurre
al minimo il rischio di introduzione in allevamento di animali infetti o
portatori di malattie. Il terzo punto riguarda i dati da fornire attraverso
l’etichetta da apporre sulle carni avicole fresche. In base alle nuove
disposizioni vengono fornite informazioni più dettagliate riguardo la
provenienza degli animali, gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle
carni, al fine di garantire la rintracciabilità ed evitare l’introduzione di
prodotti avicoli da aree a rischio.
Nonostante le oggettive difficoltà che l’entrata in
vigore dell’ordinanza porrà per le attività produttive del comparto avicolo,
per il quale sono già in vigore disposizioni in materia di biosicurezza
degli allevamenti avicoli (nota del ministero della Salute, 23 settembre
2002) e sorveglianza sia sugli uccelli domestici che selvatici nelle aree a
maggior rischio (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), si ripropone l’esigenza
di avere informazioni sugli allevamenti e sui prodotti avicoli, al fine di
poter garantire la loro origine e l’esecuzione dei controlli sanitari. In
particolare, la registrazione delle aziende avicole risulta di rilevante
importanza per poter identificare gli insediamenti produttivi sul territorio
nazionale e avere così la possibilità di effettuare sorveglianza e definire
strategie di intervento, valutando i fattori di rischio legati alla densità
delle aziende avicole e alla possibilità di contatto con volatili selvatici.
Il ministero della Salute è comunque all’opera per
definire le modalità applicative dell’ordinanza, al fine di garantire la
tutela della salute pubblica e delle produzioni avicole, mantenendo alto il
livello di allarme verso la possibile minaccia di introduzione del virus
influenzale dai Paesi in cui è in corso l’epidemia.