Rintracciabilità dei prodotti avicoli e controllo degli animali: le misure del ministero
Ugo Santucci, direzione generale della Sanità 
	veterinaria e degli alimenti – ministero della Salute
	
	 In seguito all’allarme destato dalla diffusione dell’influenza aviaria sostenuta 
dal virus H5N1, che dal Sud-est asiatico negli ultimi mesi è comparsa in 
Mongolia, Siberia e Russia, dove ha colpito sia uccelli selvatici che 
allevamenti di uccelli domestici, la comunità europea ha valutato la possibilità 
di prendere provvedimenti sanitari per la tutela della salute pubblica e della 
sanità animale. La commissione ha richiesto agli Stati membri d’intensificare i 
controlli e si sono concordati diversi interventi, tra cui una rassegna dei 
piani d’emergenza e controlli più severi volti a garantire che vengano 
pienamente applicati i provvedimenti in vigore, soprattutto quelli riguardanti i 
divieti d’importazione. Un divieto generalizzato di allevare all’aperto volatili 
da cortile non è tuttavia stato ritenuto commisurato all’attuale rischio di 
contagio da uccelli migratori.
	
	Il ministero della Salute, prendendo atto della situazione internazionale e 
considerando la situazione della produzione avicola nazionale, ha ritenuto 
opportuno intervenire con l’ordinanza 
ministeriale del 26 agosto 2005, riguardo le misure da prendere in materia 
di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. L’ordinanza ha tre 
punti di rilievo, che mirano alla tutela della salute pubblica attraverso una 
garanzia più rigorosa di rintracciabilità dei prodotti avicoli e di controllo 
degli animali. Il primo punto riguarda la registrazione delle aziende e degli allevamenti, che 
consente l’identificazione dei produttori e la costituzione di un’anagrafe 
nazionale degli allevamenti avicoli. Il secondo punto riguarda il controllo dei 
movimenti di volatili vivi e misure di quarantena associate, al fine di ridurre 
al minimo il rischio di introduzione in allevamento di animali infetti o 
portatori di malattie. Il terzo punto riguarda i dati da fornire attraverso 
l’etichetta da apporre sulle carni avicole fresche. In base alle nuove 
disposizioni vengono fornite informazioni più dettagliate riguardo la 
provenienza degli animali, gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle 
carni, al fine di garantire la rintracciabilità ed evitare l’introduzione di 
prodotti avicoli da aree a rischio.
	
	Nonostante le oggettive difficoltà che l’entrata in 
	vigore dell’ordinanza porrà per le attività produttive del comparto avicolo, 
	per il quale sono già in vigore disposizioni in materia di biosicurezza 
	degli allevamenti avicoli (nota del ministero della Salute, 23 settembre 
	2002) e sorveglianza sia sugli uccelli domestici che selvatici nelle aree a 
	maggior rischio (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), si ripropone l’esigenza 
	di avere informazioni sugli allevamenti e sui prodotti avicoli, al fine di 
	poter garantire la loro origine e l’esecuzione dei controlli sanitari. In 
	particolare, la registrazione delle aziende avicole risulta di rilevante 
	importanza per poter identificare gli insediamenti produttivi sul territorio 
	nazionale e avere così la possibilità di effettuare sorveglianza e definire 
	strategie di intervento, valutando i fattori di rischio legati alla densità 
	delle aziende avicole e alla possibilità di contatto con volatili selvatici.
	
	Il ministero della Salute è comunque all’opera per 
	definire le modalità applicative dell’ordinanza, al fine di garantire la 
	tutela della salute pubblica e delle produzioni avicole, mantenendo alto il 
	livello di allarme verso la possibile minaccia di introduzione del virus 
	influenzale dai Paesi in cui è in corso l’epidemia.
