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Istituto Superiore di Sanità
EpiCentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica
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La normativa che regola la scelta e l’uso dei DPI

Il D.lgs 81/2008 è la norma di riferimento per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

 

Articolo 74 - Definizione

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

 

Art.75 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

Art.76 - Requisiti dei DPI

I DPI devono:

  • essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
  • in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Secondo l’articolo 77 è responsabilità del datore di lavoro individuare il dispositivo di protezione individuale più adatto in base all’entità del rischio, alla frequenza di esposizione e alle caratteristiche del posto di lavoro e fornire i DPI conformi ai requisiti e alle specifiche esigenze. Da parte loro i lavoratori (articolo 78), sono tenuti a sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento, curare e utilizzare correttamente i DPI.

 

Il D.lgs 17 del 2019 suddivide i DPI in tre categorie:

 

1. DPI a progettazione semplice destinati a salvaguardare il soggetto dal rischio di danni fisici di lieve entità ad esempio: lesioni da strumenti meccanici, da prodotti per la pulizia, da oggetti con temperatura superiore a 50°, da fenomeni atmosferici, da lievi vibrazioni, da raggi solari);

 

2. DPI che non rientrano nelle altre due categorie;

 

3. DPI a progettazione complessa destinati a salvaguardare il soggetto da rischio di morte o lesioni gravi di carattere permanente, ad esempio:

  • gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
  • gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
  • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
  • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione
  • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C
  • i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto
  • i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Tenendo conto di questa suddivisione gli operatori sanitari, utilizzano i DPI appartenenti alla terza categoria in quanto devono essere usati indipendentemente dalla conferma dello stato di infezione del paziente che va considerato potenzialmente infetto e quindi in grado di trasmettere un’infezione con conseguenti lesioni gravi.

 

Risorse utili

 

Data di pubblicazione della pagina: 16 dicembre 2021

Testo scritto da: Giulia Fadda, Adriano Grossi, Fortunato "Paolo" D'Ancona - Dipartimento malattie infettive, ISS