Divieto di fumo nei locali pubblici
Accordo della Conferenza Stato-Regioni
 Accordo della Conferenza Stato-Regioni firmato il 16 
	dicembre 2004 e circolare ministeriale di prossima pubblicazione: si 
	completa così il quadro delle istruzioni per l’applicazione della legge sul 
	divieto di fumo nei locali pubblici.
	
	L'articolo 51 della legge 3/03 introduce un divieto 
	generalizzato sia negli ambienti aperti al pubblico, quali bar e ristoranti, 
	che negli ambienti di lavoro chiusi, che sono frequentati da lavoratori, 
	assimilabili secondo il Ministro a utenti. È specificato infatti, nella 
	circolare ministeriale, che tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, 
	anche in assenza di utenti esterni, devono osservare il divieto per tutelare 
	la salute dei non fumatori.
	
	Secondo quanto descritto nell’accordo della Conferenza 
	Stato-Regioni, negli esercizi pubblici e nelle aziende private sono i 
	gestori o i datori di lavoro che devono vigilare sull'osservanza del divieto 
	e accertare le infrazioni se i trasgressori, siano essi dipendenti o 
	clienti, non smettono di fumare. Le violazioni devono poi essere segnalate 
	alla polizia locale o giudiziaria o alle guardie giurate formalmente 
	incaricate. Diversa è la situazione nelle strutture della pubblica 
	amministrazione, negli ospedali, nelle scuole e in tutti i luoghi già 
	inclusi nella legge 584/75 e nel Dpcm 4 dicembre 1995, dove sono i dirigenti 
	o i loro collaboratori incaricati a dover vigilare sull'osservanza del 
	divieto, accertare le infrazioni e redigere in triplice copia il verbale di 
	contestazione.
	
		Leggi il
	documento di accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 
	2004.
