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Istituto Superiore di Sanità
EpiCentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica
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Vaccinazioni: il decreto legge 73/2017



Il 7 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legge 73/2017 sulle vaccinazioni. La principale novità rispetto al passato riguarda le vaccinazioni classificate come obbligatorie che passano da 4 (poliomielite, difterite, tetano ed epatite B) a 12 e comprendono pertosse; Haemophilus influenzae tipo b; meningococcico B; meningococcico C; morbillo; rosolia; parotite e varicella. Secondo quanto previsto nel Decreto, le vaccinazioni sono obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nei limiti e secondo le specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. In particolare:

 

Figura: Vaccinazioni obbligatorie (minori 0-16 anni) contenute nel Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita

 

I minori sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione se hanno già contratto la malattia. Inoltre le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse per controindicazioni assolute oppure differite per controindicazioni o precauzioni temporanee relative a condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, nel rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità (per maggiori informazioni consulta la “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”).

 

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore (sino ai sedici anni), a richiedere ai genitori (o ai tutori) alternativamente:

  • la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
  • l’esonero, o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie
  • l’attestazione di prenotazione per la vaccinazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Tuttavia, per agevolare i genitori, la documentazione sulle vaccinazioni può essere sostituita da un’autocertificazione e presentata entro il 10 luglio di ciascun anno. In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o in caso di dissenso o differimento della vaccinazione senza motivo di salute, l’Azienda sanitaria locale deve essere informata dalle autorità scolastiche entro dieci giorni per gli adempimenti di competenza, vale a dire:

  • verificare che non sia già stato attivato un ordine per la violazione dell’obbligo vaccinale da parte di una altra Asl
  • nel caso in cui risulti che non si sia mai proceduto in ordine a una violazione, l’Azienda sanitaria che ha ricevuto la segnalazione deve mandare ai genitori (o ai tutori) un invito alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo, ed eventualmente iniziare un percorso di counseling
  • in caso non si giunga alla vaccinazione del minore, l’Azienda sanitaria locale deve contestare formalmente l’inadempimento dell’obbligo e stabilire una sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare da 500 a 7500 euro a seconda della gravità dell’inadempienza.

Per quanto riguarda asili nido e scuole materne, alla sanzione pecuniaria si aggiunge l’impossibilità di frequenza per i bambini stessi.

 

Non incorrono in sanzioni i genitori (o i tutori) che fanno somministrare il vaccino, o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto degli intervalli stabiliti dalla schedula vaccinale in relazione all’età. In ultima istanza, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, l’Azienda sanitaria locale deve segnalare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

 

Gli aspetti operativi del decreto saranno oggetto di una circolare esplicativa del Ministero della salute. Per l’anno scolastico 2017-2018 le scadenze sono state modificate per permettere l’attuazione del decreto anche se le procedure di iscrizione sono già state avviate (la documentazione su relativa allo stato vaccinale deve essere presentata entro il 10 marzo 2018).

 

Risorse utili

 

Data di creazione della pagina: 8 giugno 2017